| Art. 1 | La Banda Musicale “Leone XIII” è un’Associazione Parrocchiale della Parrocchia San Lorenzo Martire con sede in Giaveno, Via Ospedale n. 2. |
| Art. 2 | La Banda Musicale “Leone XIII” è un’Associazione aperta a tutti coloro che ne perseguono gli scopi. |
| Art. 3 |
Scopi della Banda Musicale “Leone XIII”
sono: il servizio liturgico alle funzioni parrocchiali;
l’animazione delle feste locali civili e
religiose; la salvaguardia delle tradizioni locali, sia
con la sua stessa presenza, sia con la ricerca
storico/culturale, attraverso la conservazione della
tradizione vissuta nell’intreccio delle sue
vicissitudini con quelle del paese, sia attraverso la
storia delle Bande Musicali della Val Sangone e delle
valli vicine, sia anche, e oggi in importanza primaria,
attraverso l’azione sociale concreta, volta a
ridurre il disagio giovanile mediante
l’educazione cattolica, l’impegno artistico
e la cultura musicale. L’interesse verso il mondo giovanile si concretizza nei concerti nelle scuole, nei corsi per allievi e in iniziative mirate.. |
| Art. 4 | La Banda Musicale “Leone XIII” non persegue alcuna finalità di lucro. Puo’ tuttavia costituire un proprio patrimonio, formato in via prevalente dagli strumenti musicali, dalle divise dei musici, dagli arredi, dalle offerte, dai contributi e dai lasciti elargiti da privati e da Enti. Il patrimonio così formato resterà sempre di proprietà dell’Associazione stessa. I Soci Ordinari che uscissero dall’Associazione per qualsiasi motivo, non potranno avere diritto alcuno sul patrimonio. |
| Art. 5 | La banda Musicale “Leone XIII” è composta da un Direttore, dai soci Ordinari e Sostenitori, da un’Assemblea dei Soci, da un Consiglio Direttivo presieduto da un Presidente, e da un Maestro. |
| Art. 6 | Il Direttore è il Parroco (Prevosto) pro–tempore della Parrocchia di San Lorenzo Martire. Al ui è affidata la parte spirituale e morale del Corpo Musicale e la salvaguardia della continuità degli scopi con le finalità enunciate dai Fondatori. Potrà delegare in sua vece altra persona. Interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci, a titolo consultivo. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo nomina due Consiglieri, uno dei quali puo’ essere semplicemente sostenitore, ma che, diventando Consigliere, diventa contemporaneamente anche Socio Ordinario. |
| Art. 7 |
I Soci Ordinari sono tutti Musici, uomini e donne, con
eguali diritti e doveri. Per diventare Socio il Musico
dovrà fare domanda e, con il parere del Maestro,
essere accettato dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari hanno il diritto di eleggere i Consiglieri del Consiglio Direttivo. Hanno il dovere di contribuire secondo le proprie capacità e disponibilità all’attività dell’Associazione, a rispettare e far rispettare le decisioni democraticamente assunte dal Consiglio Direttivo, a tenere, anche esternamente, un comportamento corretto, onesto e rispettoso delle regole sociali collettivamente condivise. La qualità di Socio Ordinario si perde per dimissioni, per indegnità e nel caso vengano lesi gli interessi legittimi dell’Associazione. Sospensione ed espulsione dall’Associazione vengono decise dal Consiglio Direttivo. |
| Art. 8 | I Soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo musici, o non essendo più musici in attività, contribuiscono con sovvenzioni e/o attività, al sostegno dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare alle Assemblee dei Soci a titolo consultivo. |
| Art. 9 |
L’Assemblea dei Soci è formata da tutti i
Soci Ordinari, Le sue decisioni obbligano i Soci. Ha il
compito di dare le direttive per la realizzazione degli
scopi sociali. L’Assemblea è Ordinaria e
Straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che
straordinarie, sono presiedute dal Presidente
dell’Associazione assistito dal Segretario.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almento
una volta all’anno per le decisioni di sua
competenza: delibera entro il 31 gennaio sul conto
consuntivo dell’anno precedente, sulla relazione
morale, sulla formazione del bilancio preventivo, sul
programma di attività e su eventuali proposte
del Consiglio Direttivo o dei Soci. L’Assemblea
per l’approvazione dei bilanci deve essere
convocata entro il mese di gennaio. Viene indetta dal
Presidente, previa deliberazione del Consiglio
Direttivo che ne stabilisce la data e l’ordine
del giorno, con avviso che deve essere esposto in
bacheca almeno quindici giorni prima della data
fissata. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero di Soci Ordinari partecipanti. L’Assemblea Straordinaria è convocata con eguali modalità su iniziativa del Presidente o del Direttore o di almeno un terzo dei Soci Ordinari. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. |
| Art. 10 |
Il Consiglio Direttivo è formato da nove
(9) membri di cui sette (7) eletti a votazione
segreta dai Soci ordinari e due nominati
dal Direttore. Uno dei Consiglieri nominati dal
Direttore può non essere Socio Ordinario (Art. 6). La carica di Consigliere è gratuita. I membri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Responsabile Amministrativo, il Segretario e l’Archivista. Decide sulla conduzione dell’Associazione in base alle indicazioni di massima pervenute dall’Assemblea e in base alle norme statutarie. Nel caso in cui un Consigliere venga a decadere, subentra il primo non eletto. Nel caso in cui decadano più di quattro Consiglieri, si provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, e comunque tutte le volte che sarà necessario. Dovrà riunirsi in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente, il Direttore o un terzo dei suoi membri lo ritengano opportuno. In tutti i casi l’avviso di convocazione dovrà essere affisso in bacheca almeno sette giorni prima della data della seduta. |
| Art. 11 | Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio Direttivo. La carica è gratuita. Dura tre anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha, in solido con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità di tutti gli atti dell’Associazione. Ne è legale rappresentante. Prepara la relazione morale annuale. |
| Art. 12 | Il Vice Presidente tiene il collegamento tra il Consiglio direttivo, il Maestro e i Musici. |
| Art. 13 | Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, tiene aggiornato il libro dei Soci Ordinari e quello dei Soci Sostenitori, si occupa della corrispondenza, delle relazioni con Bande ed Enti e dello svolgimento delle pratiche necessarie alla vita dell’Associazione. |
| Art. 14 | Il Responsabile Amministrativo effettua le decisioni del Consiglio Direttivo in merito ad acquisizioni e pagamenti, tiene aggiornati i libri contabili per la parte corrente e per il patrimonio e prepara i bilanci consuntivo e preventivo, da cui risultano anche i beni, contributi o lasciti ricevuti. |
| Art. 15 | L’Archivista è responsabile dell’archivio musicale. |
| Art. 16 | Il Maestro di musica è nominato dal Consiglio Direttivo sentita l’Assemblea dei Soci. Di sua pertinenza è la conduzione musicale in tutti i suoi aspetti, dalal scelta dei brani da eseguire all’istruzione dei musici. E’ sua facoltà redigere un regolamento comportamentale in accordo con i musici da sottoporre al Consiglio direttivo e all’Assemblea dei Soci prima della sua adozione. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci a titolo consultivo. Può essere retribuito. |
| Art. 17 | E’ facoltà dell’Associazione ricevere offerte, contributi e lasciti a privati e da Enti. |
| Art. 18 | Qualora l’Associazione si dovesse sciogliere, l’eventuale patrimonio andrà alla Parrocchia di San Lorenzo Martire che lo destinerà per fini di utilità sociale e culturale nell’ambito delle attività parrocchiali. |
| Art. 19 | Il Presente statuto può essere modificato su richiesta di almeno un terzo dei Soci e con l’approvazione della maggioranza assoluta dei Soci. |
| Art. 20 | L’Associazione si estingue quando lo scopo è divenuto impossibile da raggiungere, quando tutti gli associati sono venuti a mancare ovvero mediante delibera assembleare assunta con il consenso unanime di tutti i Soci. |